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Altro pezzo di ipocrisia
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Delibera n. 23/07/CSP: Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche

Delibera

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo , ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 51, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti a rispettare il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche individuate in base ai criteri recati dalla presente delibera.
2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore.
3. È offensiva del pudore la descrizione, l’illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l’esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell’istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rientra nel menzionato divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la rappresentazione che, pur ricadente nella definizione di cui al precedente punto 2, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all’economia dell’opera in cui è inserita.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono richiamati ad adottare ogni cautela al fine di uniformare le attività connesse alla messa in onda di programmi radiotelevisivi ai predetti criteri ai fini dell’osservanza del divieto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. L’Autorità uniforma le proprie attività di monitoraggio e sanzionatoria sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e del divieto di diffusione di programmi recanti scene pornografiche ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo della relativa disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, munita del presidio sanzionatorio di cui all’articolo 51, comma 1, lett. i), del citato decreto legislativo.

L’AGCom ha visto bene di seguire il trend censorio e oscurantista, facendo un “misturotto” tra sesso e pornografia, e vietando qualunque esibizione di riferimenti audio o video di carattere sessuale.
Ma che coscienziosi, gli appelli di fantomatici “rappresentanti di genitori e cittadini” preoccupati… l’educazione e l’insegnamento dei genitori in materia di “cose della vita” viene ulteriormente delegato.
Un’altro pezzo di ipocrisia istituzionalizzato: chiudere “gli occhi” per non vedere che esiste, per vietare, invece di capire cosa è e perche esista e indirizzare chi non conosce verso una scelta consapevole e autonoma.

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